Ai fini della valutazione di proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, ciò che rileva è la idoneità della condotta del lavoratore nel porre in dubbio la correttezza futura dell’adempimento della prestazione. Lo rimarca la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11985/2025.
Viene così rigettato il ricorso del dipendente licenziato per aver omesso la registrazione di cassa per importi di modesto valore. Le ripetute irregolarità riconducibili al lavoratore nelle operazioni commerciali di questo tipo legittimano il suo licenziamento: la fiducia lesa non garantisce un affidamento nel corretto adempimento delle obbligazioni future.