L’onere della prova sul reale svolgimento dell’attività formativa all’interno del contratto di apprendistato spetta unicamente al datore di lavoro. Lo afferma il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 496 del 4 aprile 2025.
Nel pronunciarsi il giudice sottolinea che l’inadempimento degli obblighi formativi determina la trasformazione del contratto fin dall’inizio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: in caso di contestazione, il datore è tenuto a provare il requisito essenziale dell’apprendistato, vale a dire l’insegnamento professionale rivolto al lavoratore apprendista.