AGENTI COMMERCIALI INDIPENDENTI- DIRETTIVA 86/653/CEE-DIRITTO DELL'AGENTE COMMERCIALE AD UN'INDENNITA' DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
L'art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev'essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione.
All'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, della direttiva 86/653, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell'equità.
( Corte di Giustizia Europea, Prima Sezione, sentenza del 23 marzo 2006)
|
FRANCIA
CORTE DI CASSAZIONE
Sicurezza obbligatoria sul posto di lavoro
( Corte di cassazione di Parigi sentenza del 23/03/2005)
|
RAPPORTO DI LAVORO - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
Per la validità ed efficacia del trasferimento del lavoratore, non é necessario che il datore di lavoro contestualmente indichi le ragioni tecniche, organizzative e produttive che determinano il provvedimento l'art. 2103 c.c. prescrivendo soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e siano dimostrate, con onere probatorio a carico dal datore di lavoro.
Cass. Sez. Lavoro, sentenza n.16015 del 14 luglio 2006,
|
DANNO BIOLOGICO DA INFORTUNIO SUL LAVORO
Indennizzo INAIL e risarcimento Civilistico. Riconoscibilità del danno differenziale (TRIBUNALE ORDINARIO DI PINEROLO, 27 maggio 2004, Sentenza n. 296/04, Giudice Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere) |
Penale -Reato di omessa presentazione di denunce mensili obbligatorie ad enti previdenziali
Dolo specifico - Assenza - Assoluzione imputato - Lavoro (Rapporto di) - Subordinazione - Arbitri di calcio serie A e B - Federazione Italiana Gioco Calcio - Effetti sull' obbligo contributivo - Ente legittimato a richiedere i contributi..(Tribunale di Torino, prima sezione penale, 8/4/05 - 4/7/05 - Dott. D. Cibinel )
|
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Società coperativa – lavoratrice socia di coperativa – competenza Tribunale del lavoro – competenza territoriale Tribunale del luogo in cui la lavoratrice prestava la propria opera al momento della fine del rapporto di lavoro. ( Corte Suprema di Cassazione, cons. rel. Dott. Vidimi, Roma 18-1-05)
|
RIPETIZIONE DELLE SOMME EROGATE A TITOLO DI PROVVIDENZA ECONOMICA DI INVALIDITÀ CIVILE DOPO L’ACCERTAMENTO DELL’INESISTENZA DEL REQUISITO SANITARIO, IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PRESTAZIONE.
Assistenza e Beneficenza pubblica - Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Revoca della prestazione assistenziale per insussistenza dei presupposti sanitari - Irripetibilità delle somme indebite percepite prima della sospensione dell'erogazione - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento in relazione al momento della revoca e in relazione ad altre prestazioni, inadeguata tutela dell'assistito - Insufficiente motivazione sull'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione. (CORTE COSTITUZIONALE, 22 luglio 2004, n. 264 ord., Pres. Zagrebelsky - CASSAZIONE, 29 ottobre 2004, n. 20992, Sez. lav. – Pres. Mileo, - TRIBUNALE DI RAVENNA, 18 febbraio 2004, n. 51, Riverso)
Note Avvocato Antonino Sgroi – Avvocatura Centrale INPS Roma |
Orario di lavoro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
Avv.Roberto Cosio del Foro di Catania
|
Trasferimento di imprese e contratto collettivo applicabile: le precisazioni della Corte di Giustizia
Avv.Roberto Cosio del Foro di Catania
|
b> Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circolare 14 giugno 2006 n.17
“Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Call center. Attività di vigilanza. Indicazioni operative
|