Lo Statuto
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- Ultima modifica il Mercoledì, 07 Settembre 2011 16:54
1. Nome e sede
1.1. E’ costituita l’Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani con sede in Milano, in Via Rovello 12. L’Associazione assume la denominazione Avvocati Giuslavoristi Italiani con acronimo AGI. E’ istituita una sede di rappresentanza in Roma, in Via Flaminia 109.
2. Oggetto e scopo
2.1. L’Associazione ha lo scopo di favorire l’esercizio della professione forense nel campo del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale con gli elevati standard professionali propri della specializzazione mediante l’approfondimento e la diffusione degli studi di diritto del lavoro e della sicurezza sociale sia sul piano nazionale che su quello internazionale e di promuovere lo scambio di idee e di informazioni per agevolare la più stretta collaborazione tra gli avvocati che si dedicano in Italia allo studio e alla pratica di tale disciplina quale garanzia della possibilità per tutti di agire e difendersi a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, in ogni sede anche stragiudiziale.
In particolare:
- promuove lo studio e la pratica del diritto del lavoro e della previdenza sociale e materie correlate ed accessorie con il fine di operare per la risoluzione della vasta problematica connessa alla interpretazione e all’applicazione delle leggi vigenti e proporre nuove soluzioni normative relative sia al diritto sostanziale che al diritto processuale;
- organizza conferenze ed incontri per agevolare il dibattito, la discussione e la divulgazione dell’informazione in materia;
- promuove lo sviluppo professionale degli avvocati giuslavoristi, la formazione e l’aggiornamento professionale, sviluppa correlazioni con altre organizzazioni internazionali ed interne sulla materia e su materie correlate ed analoghe;
- cura la formazione professionale e la professionalità specifica degli aderenti in supporto e nell’ambito dell’ordine professionale forense;
- agisce come organismo consultivo dei pubblici poteri in materia di diritto del lavoro, della previdenza sociale e materie correlate ed accessorie, nonché di diritto processuale.
2.2. L’Associazione, che non ha fini di lucro, persegue scopi esclusivamente professionali, sociali e culturali ed è indipendente da ogni partito o associazione politica e da ogni organizzazione sindacale. E’ esclusa ogni attività commerciale non inerente quanto previsto dal presente Statuto.
2.3. Per la realizzazione dei suoi fini, l’Associazione:
I. promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici e di pubblicazioni di qualunque genere e tipo anche audiovisivi, anche tramite supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;
II. effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati;
III. coopera con le autorità pubbliche, internazionali, nazionali, locali o altre per il raggiungimento degli scopi sociali, anche partecipando in rappresentanza della categoria negli organismi pubblici ove richiesto;
IV. collabora e coopera con il Consiglio Nazionale Forense, gli ordini professionali e con le altre associazioni europee e internazionali di avvocati;
V. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali, escluso il rilascio di attestati di competenza professionale.
2.4. L'Associazione potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche non azionarie in società, associazioni o fondazioni aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, destinando i frutti ai propri scopi associativi.
3. Associati
3.1. Possono essere Associati gli avvocati che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
I. un’anzianità di iscrizione ad un albo di un ordine italiano di avvocati da almeno sei anni compiuti;
II. lo svolgimento con correttezza e probità in modo continuativo e prevalente della propria attività nell’ambito del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale.
3.2. Le modalità di ammissione all’Associazione sono:
I. l’invito del Consiglio Esecutivo Regionale o, in mancanza di tale organo, del Consiglio Esecutivo Nazionale;
oppure, in alternativa a quanto sub 3.2.I., l’invio al Consiglio Esecutivo Regionale o, in mancanza di tale organo, al Consiglio Esecutivo Nazionale di una domanda di ammissione con la presentazione di tre Associati dell’Associazione, di cui uno membro del Consiglio Esecutivo Regionale o del Consiglio Esecutivo Nazionale, che attestino l’esistenza delle condizioni di cui al punto 3.1.II.
3.3. Sono ammessi, su presentazione di tre Associati, anche se non ancora in possesso del requisito di cui al punto 3.1.I gli avvocati che, avendo i requisiti di cui al punto 3.1.II, abbiano frequentato con profitto la Scuola di Alta Formazione dell’AGI e superato la verifica finale.
3.4. L’ammissione degli Associati è deliberata, previa verifica dei requisiti di cui al punto 3.1., dal Consiglio Esecutivo Regionale a maggioranza e comunicata al Consiglio Esecutivo Nazionale. L’ammissione degli Associati, in mancanza del Consiglio Esecutivo Regionale, è deliberata, sempre previa verifica dei requisiti di cui al punto 3.1., dal Consiglio Esecutivo Nazionale a maggioranza.
3.5. La qualità di Associato si perde per dimissioni o per decadenza, in caso di mancato versamento puntuale dei contributi, o per esclusione nel caso del venir meno dei requisiti di cui al punto 3.1. o per espulsione quando l’attività dell’Associato sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione o sia ad essi pregiudizievole oppure quando l’Associato si sia reso colpevole di atto lesivo dei principi della professione, della morale e dell’onore secondo la decisione del Collegio dei Probiviri disciplinata dal punto 7.. La decadenza e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Esecutivo Regionale, o, in mancanza del Consiglio Esecutivo Regionale, dal Consiglio Esecutivo Nazionale a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti, mentre l’espulsione è decisa dal Collegio dei Probiviri.
4. Organi Nazionali dell’Associazione
4.1. Sono organi Nazionali dell’Associazione:
1) l’Assemblea Generale degli Associati (punto 5.);
2) il Consiglio Esecutivo Nazionale (punto 6.);
3) la Presidenza Nazionale composta dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere;
4) il Collegio dei Probiviri (punto 7.);
5) il Comitato Scientifico (punto 8.);
6) la Direzione della Scuola di Alta Formazione (punto 9.).
5. Assemblea Generale degli Associati
5.1. L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con i pagamenti della quota annuale. L’Assemblea Generale si riunisce quando necessario secondo gli interessi dall’Associazione su convocazione del Presidente e, comunque, almeno una volta all’anno entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’esercizio di competenza. Il 5% o una percentuale maggiore di Associati può richiedere per iscritto al Consiglio Esecutivo Nazionale di convocare l’Assemblea Generale, indicando specificamente gli argomenti dell’ordine del giorno. Se il Consiglio Esecutivo Nazionale non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, il 15% degli Associati può provvedervi direttamente, specificando il luogo e la data della riunione, l’ordine del giorno ed il delegato che si incarica della presidenza dell’Assemblea Generale stessa.
5.2. L’Assemblea Generale è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.
L’Assemblea Generale deciderà sui seguenti argomenti:
I. a maggioranza semplice (50% + 1) degli Associati presenti, in proprio e per delega, sui seguenti argomenti:
- quota di associazione su proposta del Consiglio Esecutivo Nazionale;
- approvazione del bilancio;
- elezione dei membri non di diritto del Consiglio Esecutivo Nazionale [punto 6.3.a)];
- modifiche dello Statuto.
II. a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati presenti, in proprio o per delega, sui seguenti argomenti:
- scioglimento dell’Associazione e destinazione del patrimonio.
5.3. L’Assemblea Generale è convocata, anche via fax o posta elettronica all’indirizzo degli Associati risultante dal sito, con un preavviso non inferiore a venti giorni con l’indicazione dell’ordine del giorno. Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni. Gli Associati possono presentare proposte o mozioni almeno dieci giorni prima della data fissata, comunicandole per iscritto al Segretario. In caso di urgenza i termini per la presentazione di tali proposte o mozioni sono ridotti alla metà.
5.4. Ogni Associato dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro Associato munito di delega. Ogni Associato non può essere munito di più di sei deleghe. I membri del Consiglio Esecutivo Nazionale non possono ricevere deleghe.
5.5. I membri del Consiglio Esecutivo Nazionale sono eletti dagli Associati anche per il tramite di un sistema di voto elettronico, purché il sistema garantisca l'unicità e irripetibilità del voto e la verifica della votazione.
6. Consiglio Esecutivo Nazionale
6.1. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Nazionale solamente gli Associati in regola con tutti i pagamenti della quota associativa.
6.2. Non possono far parte del Consiglio Esecutivo Nazionale più di due membri della stessa associazione professionale o società di professionisti.
6.3. Il Consiglio Esecutivo Nazionale è composto:
a) da dodici membri eletti dall’Assemblea Generale degli Associati;
b) dai membri di diritto di cui al punto 6.6.;
c) dai Delegati Regionali eletti da ciascun Consiglio Esecutivo Regionale, in misura proporzionale ad un Delegato ogni cinquanta Associati a ciascuna Sezione fino ad un massimo di cinque Delegati per Sezione.
6.4. Il Consiglio Esecutivo Nazionale nomina al proprio interno ed a maggioranza semplice:
a) il Presidente;
b) due Vice-Presidenti;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere.
6.5. Il Consiglio Esecutivo Nazionale può delegare parte dei propri poteri ad una Giunta Esecutiva.
6.6. Sono membri di diritto del Consiglio Esecutivo Nazionale:
a) i Presidenti Regionali;
b) il Direttore della Scuola di Alta Formazione;
c) l’Associato che ha ricoperto la carica di Presidente nel triennio precedente (per brevità: Past President).
6.7. Il Consiglio Esecutivo Nazionale ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, al quale possono essere affidati incarichi di rappresentanza. Il Presidente Onorario presiede l’Assemblea Generale degli Associati e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Esecutivo Nazionale.
6.8. Il Segretario conserva gli atti amministrativi, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Esecutivo Nazionale, cura i rapporti con i Segretari Regionali, tiene aggiornato l’elenco degli Associati.
6.9. Il Consiglio Esecutivo Nazionale:
a) gestisce i fondi destinati alle iniziative a carattere nazionale;
b) presenta all’Assemblea degli Associati il Bilancio annuale;
c) indirizza le attività dell’Associazione al perseguimento dei fini sociali;
d) gestisce l’attività dell’Associazione a livello nazionale;
e) delibera sull’organizzazione e sullo svolgimento delle attività da espletare a livello nazionale, durante l’anno e può, a tale fine, emanare regolamenti e stabilire procedure.
6.10. Il Consiglio Esecutivo Nazionale stabilisce quale debba essere la quota percentuale che ogni Consiglio Esecutivo Regionale dovrà rimettere annualmente al Consiglio Esecutivo Nazionale, come stabilito al punto 14.4. del presente Statuto.
6.11. Nelle riunioni del Consiglio Esecutivo Nazionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6.12.Il Presidente e i due Vice-Presidenti hanno disgiuntamente la rappresentanza dell’Associazione presso gli organismi pubblici ed internazionali ed in ogni sede.
7. Collegio dei Probiviri
7.1. Il Collegio dei Probiviri è rappresentato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti dal Consiglio Esecutivo Nazionale tra Associati che si siano particolarmente distinti nell’esercizio della professione.
I Probiviri restano in carica tre anni e decadono contemporaneamente al Consiglio Esecutivo Nazionale che li ha scelti.
7.2. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il proprio Presidente.
7.3. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere sulle violazioni da parte degli Associati alle norme di comportamento deontologico o per azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell’ambito o fuori dell’Associazione.
7.4. Il Collegio dei Probiviri delibera su istanza del Consiglio Esecutivo Nazionale o di almeno dieci Associati il proscioglimento ovvero l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
- censura scritta;
- sospensione temporanea;
- espulsione.
7.5. La decisione adottata dopo aver sentito le parti interessate, eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è depositata presso il Consiglio Esecutivo Nazionale e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni.
7.6. La decisione non è impugnabile.
8. Comitato Scientifico
8.1. Il Comitato Scientifico è nominato ogni tre anni dal Consiglio Esecutivo Nazionale ed è composto da un minimo di nove membri sino ad un massimo di quindici membri.
8.2. Il Comitato Scientifico ha il compito, di concerto con le apposite commissioni dell'Associazione, di:
- proporre al Consiglio Esecutivo Nazionale le iniziative a contenuto editoriale ed i convegni nazionali di aggiornamento e delineare i contenuti scientifici degli incontri della formazione e dell'aggiornamento permanente;
- curarel'aggiornamentodellaparteinformativascientificadelsitodell'Associazione;
- proporre annualmente il programma per la formazione e l'aggiornamento professionale degli Associati.
8.3. La mancata partecipazione alle attività del Comitato Scientifico per oltre un anno da parte dei membri comporta la decadenza automatica. I membri decaduti o dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Esecutivo Nazionale a maggioranza semplice.
9. Direzione della Scuola di Alta Formazione in Diritto al Lavoro
9.1. Il Consiglio Esecutivo Nazionale nomina il Direttore della Scuola di Alta Formazione.
9.2. Il Direttore della Scuola di Alta Formazione è membro di diritto del Consiglio Esecutivo Nazionale.
9.3. Il Direttore della Scuola di Alta Formazione propone al Consiglio Esecutivo Nazionale, sentito il Comitato Scientifico, il programma della Scuola di Alta Formazione e organizza le commissioni d'esame finale della Scuola stessa.
9.4. La Scuola di Alta Formazione sarà articolata a livello regionale, sulla base delle indicazioni e del programma approvato dal Consiglio Esecutivo Nazionale.
10. Organi Regionali dell'Associazione
10.1. Le Regioni con almeno venti Associati possono costituire i seguenti organi regionali dell’Associazione:
1) l’Assemblea Regionale degli Associati;
2) il Consiglio Esecutivo Regionale;
3) la Presidenza del Consiglio Esecutivo Regionale, composta dal Presidente Regionale, da uno o due Vice-Presidenti Regionali, dal Segretario Regionale e dal Tesoriere Regionale.
10.2. Qualora una Regione non riesca a raggiungere almeno venti Associati può aggregare la propria partecipazione a quelle delle Assemblee Regionali contigue (macro regione).
10.3. Su delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale possono essere istituite Rappresentanze Locali dell’Associazione nelle città sede di Tribunale.
10.4. Le Rappresentanze Locali possono, di propria iniziativa e con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale, essere aggregate alle Assemblee Regionali contigue (macro-regioni).
11. Assemblea Regionale degli Associati
11.1. L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dagli Associati, in regola con i pagamenti della quota annuale, che esercitano la professione forense nel territorio della corrispondente Sezione Regionale o macro regionale dell’Associazione.
11.2. L’Assemblea Regionale degli Associati si riunisce su convocazione del Presidente Regionale.
11.3. L’Assemblea Regionale degli Associati elegge il Consiglio Esecutivo Regionale.
11.4. Ogni Associato dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro Associato munito di delega. Ogni Associato non può essere munito di più di sei deleghe. I membri del Consiglio Esecutivo Regionale non possono ricevere deleghe.
11.5. I membri del Consiglio Esecutivo Regionale sono eletti dagli Associati della Sezione anche per il tramite di un sistema di voto elettronico, purché il sistema garantisca l'unicità e irripetibilità del voto e la verifica della votazione.
12. Consiglio Esecutivo Regionale
12.1. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Regionale solamente gli Associati in regola con tutti i pagamenti della quota associativa.
12.2. Il Consiglio Esecutivo Regionale è composto da un numero di membri variabile da cinque a dodici. I Consigli Esecutivi Regionali delle Sezioni che, nei diciotto mesi precedenti l’entrata in vigore del presente punto, hanno eletto un numero di membri inferiore a dodici potranno deliberare di procedere ad elezioni integrative ed i membri eletti decadranno contemporaneamente agli altri.
12.3. Il Consiglio Esecutivo Regionale elegge al proprio interno, ed a maggioranza semplice:
I. il Presidente Regionale;
II. uno o due Vice-Presidenti Regionali;
III. il Segretario Regionale; IV. il Tesoriere Regionale.
12.4. Il Consiglio Esecutivo Regionale elegge tra gli Associati della Sezione i Delegati Regionali al Consiglio Esecutivo Nazionale, in misura proporzionale ad un Delegato ogni cinquanta Associati alla Sezione fino ad un massimo di cinque Delegati.
12.5. L’incarico di Tesoriere Regionale può anche essere assegnato al Presidente Regionale o ad uno dei Vice-Presidenti Regionali o al Segretario Regionale.
12.6. I membri del Consiglio Esecutivo Regionale durano in carica tre anni.
12.7. I Delegati Regionali al Consiglio Esecutivo Nazionale decadono contemporaneamente al Consiglio Esecutivo Regionale che li ha nominati.
12.8. Il Consiglio Esecutivo Regionale gestisce i fondi di sua pertinenza destinati alle iniziative a carattere regionale.
12.9. Il Consiglio Esecutivo Regionale delibera a maggioranza dei voti lo svolgimento, in conformità al presente Statuto, delle attività regionali e può richiedere agli Associati della Sezione il versamento di corrispettivi specifici per la copertura delle spese relative alle iniziative programmate.
12.10. Il Consiglio Esecutivo Regionale, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e fatti salvi gli altri adempimenti previsti dal presente Statuto, può deliberare l’adozione di un regime fiscale autonomo come Sezione dell’Associazione.
12.11. Il Consiglio Esecutivo Regionale redige ogni anno il Rendiconto Economico Regionale da presentare al Consiglio Esecutivo Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
12.12. Il Presidente Regionale presiede il Consiglio Esecutivo Regionale ed è responsabile, unitamente al Tesoriere Regionale, della gestione dei fondi riservati alla Sezione Regionale.
12.13. Il Presidente Regionale, i Vice-Presidenti Regionali, il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale durano in carica tre anni.
12.14. In caso di impedimento o di assenza del Presidente Regionale, i Vice-Presidenti Regionali lo sostituiscono, anche disgiuntamente, in ogni sua funzione.
12.15. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Esecutivo Regionale, nel caso non ne siano già membri:
a) l’Associato che ha ricoperto la carica di Presidente Regionale nel triennio precedente (per brevità: il Past President Regionale);
b) l'Associato responsabile della Formazione Continua Obbligatoria della Sezione.
13. Mezzi Finanziari e Patrimonio
13.1. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote sociali;
- dalle donazioni;
- daicontributidientiitalianiestranieri;
- daifinanziamentierogatidaistituti,enti,ordiniprofessionali,istituzioninazionaliedestere;
- dai proventi derivanti dall’organizzazione delle attività inerenti le finalità del presente Statuto.
13.2. Il patrimonio sociale è costituito dagli eventuali avanzi di esercizio.
13.3. La quota associativa annua è stabilita dal Consiglio Esecutivo Nazionale e dovrà essere corrisposta all’atto dell’ammissione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno.
14. Bilancio e Amministrazione
14.1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
14.2. Il Consiglio Esecutivo Nazionale provvede alla predisposizione annuale del Bilancio da sottoporre all’Assemblea Generale degli Associati entro il 31 ottobre di ogni anno. Ciascun Consiglio Esecutivo Regionale predispone il Rendiconto Economico Regionale e lo comunica al Consiglio Esecutivo Nazionale entro il 31 gennaio.
14.3. In nessun modo possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
14.4. Le quote annuali vengono raccolte da ciascun Consiglio Esecutivo Regionale che provvede a rimettere al Consiglio Esecutivo Nazionale quanto necessario per la copertura delle spese di gestione dell’esercizio nazionale annuale, quale risulta dal preventivo approvato dal Consiglio Esecutivo Nazionale, e degli adempimenti derivanti dal presente Statuto. Sulla base dello stato patrimoniale dell’Associazione e del programma delle iniziative opportune per l’adempimento dei fini istituzionali od a carattere nazionale deliberate dal Consiglio Esecutivo Nazionale, viene valutato e determinato l’eventuale apporto finanziario assunto nell’anno dalle Sezioni, proporzionalmente alla propria consistenza.
14.5. Il Consiglio Esecutivo Nazionale e i diversi Consigli Esecutivi Regionali hanno autonomia patrimoniale senza vincolo di solidarietà passiva tra di loro.
14.6. I fondi destinati alle iniziative di carattere nazionale sono amministrati dal Consiglio Esecutivo Nazionale. A tale fine, sono istituiti conti correnti intestati all’Associazione.
14.7. I fondi destinati alle iniziative di carattere regionale sono amministrati da ciascun Consiglio Esecutivo Regionale. A tale fine, sono istituiti conti correnti intestati all’Associazione.
14.8. Il Consiglio Esecutivo Nazionale provvede alla determinazione annuale della eventuale quota aggiuntiva di partecipazione alla conferenza annuale organizzata in occasione dell’Assemblea Generale degli Associati. Qualora risulti un avanzo dai costi sostenuti per l’organizzazione della conferenza annuale, l’eccedenza viene riversata nel patrimonio dell’Associazione.
15. Rinvio
15.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile per le associazioni non riconosciute.
(testo dello Statuto con le modifiche approvate dall’Assemblea Generale degli Associati del 9 ottobre 2010)

