19 marzo 2024
Indennità sostitutiva, Corte di Cassazione ordinanza n. 6782/2024
In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso a fronte delle dimissioni del dipendente “non fa sorgere il diritto di quest’ultimo al conseguimento dell’indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso”.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6782/2024, ribaltando la pronuncia di merito che aveva accolto la domanda di una lavoratrice che, dopo aver rassegnato le dimissioni, era ricorsa per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva di preavviso.
I giudici sottolineano che il preavviso ha efficacia obbligatoria: se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente e la parte recedente ha l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva.
La parte non recedente, d’altra parte, può rinunciare liberamente al preavviso senza corrispondere nulla alla controparte.